SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 8800 DEL 4/4/2008
La L. n. 218 del 1952, art. 19, confermando l'art. 2115 c.c., impone la contribuzione previdenziale tanto al datore quanto al prestatore di lavoro, dichiara il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizza la trattenuta di questa parte sulla retribuzione. A queste regole il successivo art. 23, pone un'eccezione per l'ipotesi in cui il datore non provveda al pagamento dei contributi "entro il termine stabilito": in tal caso egli è tenuto al pagamento "tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori".
Che poi la contribuzione sia dovuta per il periodo in cui il lavoratore non abbia potuto rendere le proprie prestazioni perché illegittimamente licenziate, è stabilito dalla L. n. 300 del 1990, art. 18, nel testo modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1, quest'ultimo da applicare anche per il tempo anteriore alla sua entrata in vigore, secondo quanto deciso dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza 5 luglio 2007 n. 15143.
Ciò premesso, il quesito che la ricorrente sottopone a questa Corte è se l'art. 23 cit. debba applicarsi anche nel caso in cui il ritardo nel pagamento dei contributi sia dipeso da un licenziamento illegittimo, seguito da sentenza accertativa dell'illegittimità e ordinante la reintegrazione del lavoratore nel suo posto.
La sentenza impugnata ha dato esattamente risposta positiva al quesito, giacché, come questa Corte ha già affermate, l'art. 23, può non trovare applicazione solo quando il ritardo non sia imputabile al datore (Cass. 30 dicembre 1992 n. 13735 e 11 luglio 2000 n. 9198) e
nell'ipotesi qui in esame il datore di lavoro, attraverso il licenziamento illegittimo, è incorso in un illecito contrattuale, di cui deve sopportare le conseguenze sia sul piano risarcitorio ai sensi dell'art. 18 cit. sia sul piano punitivo ai sensi del ripetuto art. 23.
Nella previsione contenuta nel primo comma di questo articolo, che trasferisce l'obbligo di pagare una parte dei contributi da uno ad altro soggetto, dev'essere ravvisata una pena privata, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, di un pagamento di importo superiore all'ammontare del mero risarcimenti del danno.