concorsi

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marco panaro
00martedì 16 dicembre 2003 15:59
Un comune deve bandire un concorso per l'assunzione di educatori.
Essendoci nell'ente un alto numero di lavoratori a tempo determinato, con lo stesso profilo, alcuni in servizio da parecchi anni, chiedo:

- è possibile bandire un concorso riservato ai lavoratori a tempo determinato dello stesso Ente?

- è possibile bandire un concorso con una riserva di posti in favore degli stessi?

Inoltre, al di fuori delle due ipotesi di cui sopra, cioè ragionando su un concorso pubblico e senza riserve di posti:
- è possibile fare un concorso per soli titoli?
- è possibile assegnare all'elemento di valutazione delle esperienze pregresse nel medesimo profilo un peso molto significativo, se non preponderante?
- è possibile valutare diversamente i titoli di servizio nel medesimo Comune da quelli prestati in altri enti o comparti?
lillo1
00martedì 16 dicembre 2003 16:15
credo che le risposte alle tue domande si trovino in parte nell'art. 35 del decreto legislativo 165/2001, in parte nel regolamento sull'accesso agli impieghi del tuo ente.

in linea di massima:
- non credo sia possibile pensare a un concorso riservato al personale a tempo determinato (art. 35, comma 1 ,lett. a):
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; )
- non credo neanche sia possibile pensare ad una riserva di posti "parziale". i titoli di servizio hanno un valore, ma nell'ambito del sistema di punteggi assegnabili ai titoli in base al regolamento.
- le modalità di valutazione dei titoli di servizio sono definite dal regolamento dell'ente; allo stesso modo, il "peso" da dare ai titoli di servizio rispetto agli altri punteggi (altri titoli e prove). credo che sarebbe facilmente impugnabile un regolamento (e quindi un bando) che assegnasse punteggi diversi a seconda che il servizio sia prestato nello stesso ente o in altro ente. di solito i regolamenti differenziano i punti per i titoli di servizio in base alla qualifica ed alle mansioni, e mi sembra l'unico criterio oggettivamente sostenibile.
Tieni presente che il principio per l'assunzione ai pubblici impieghi è sempre quello dell'art. 97 della costituzione (almeno finchè non ci tolgono anche quello) e che l'imparzialità e la parità di trattamento sono principi generali da rispettare sempre, tanto più quando si parla di un posto di lavoro ...


Articolo 35 - Reclutamento del personale - (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000) [1]



1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.





2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.



3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.





4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.



5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.



6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.



7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.







lillo1
00martedì 16 dicembre 2003 16:31
bene bene... vai a sobillare anche nei comuni limitrofi ?[SM=g27827]
marco panaro
00giovedì 18 dicembre 2003 15:36
Mi dicono, ma non ho sttomano la norma, che un articolo della Finanziaria 1996 (legge 18/12/1995, n. 549, art. 1, comma 15) prevedesse la possibilità di concorsi riservati al personale a tempo determinato in servizio da alemno 24 mesi anche non continuativi.

Chiedo agli esperti/e se è vero e se la norma è stata abrogata (se sì da qualle legge...).
Antosenior
00giovedì 18 dicembre 2003 16:04
Secondo me è abrogata per incompatibilità.
Comunque vedi il sito www.infoleges.it
marco panaro
00giovedì 18 dicembre 2003 16:08
incompatibilità con...?
Antosenior
00giovedì 18 dicembre 2003 16:11
I principi posti dal D.Lgs. 165/2001!
Antosenior
00venerdì 19 dicembre 2003 10:43
Prova a leggere questa: N.8344/03 REG.DEC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2002
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10062/2002, proposto dal comune Chiaravalle Centrale, rappr. e dif. dall’avv. A. Gualtieri, elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio n.10, presso dott.ssa Anna Bei-studio Rosati;
CONTRO
Daniele Domenico, rappr. e dif. dall’avv.to F. Scalzi, elettivamente domiciliato presso A. Corace in Roma, via della Balduina n. 28;
e nei confronti
di Gullì Giuseppe, non costituitosi
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, sez. 2°, n. 2794 del 6 novembre 2002, con la quale il ricorso proposto dall’interessato è stato dichiarato inammissibile.
Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 1°.7.2003, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì gli avvocati Gualtieri e Scalzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, il Comune ha fatto presente che l’ing. Daniele aveva presentato ricorso al TAR Calabria per ottenere l’annullamento della normativa regolamentare comunale che individuava tra i posti riservati al personale interno quello di istruttore direttivo settore tecnico e del relativo bando di concorso interno, precisando di essere munito di diploma di laurea in ingegneria, sostenendo che illegittimamente era stato previsto per l’unico posto di istruttore direttivo settore tecnico il concorso interno anzichè il concorso pubblico; che il TAR con la sentenza in epigrafe aveva accolto il ricorso, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui riservavano a concorso interno detto posto.
2. Ha dedotto quanto segue:
-il TAR non aveva esaminato l’eccezione dell’inammissibilità del ricorso relativa alla mancata presentazione da parte del ricorrente della domanda di partecipazione al concorso;
-neppure era stata completamente esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente, in quanto il TAR non aveva accertato la presenza di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, essendosi limitato ad osservare che l’istante era in possesso del diploma di laurea in ingegneria;
-l’interesse al ricorso era meramente ipotetico in quanto il ricorrente svolgeva attività professionale ed aveva ormai 57 anni;
-il TAR aveva sostanzialmente ritenuto che i posti d’organico nella Pubblica Amministrazione dovevano essere coperti mediante procedure concorsuali che salvaguardino l’accesso dall’esterno, ma tale conclusione non poteva condividersi nella specie in quanto si trattava di un concorso a posto unico sulla base di una norma regolamentare transitoria adottata dal Comune richiamando l’art. 6, comma 12°, L.15.5.1997, il quale prevede per gli Enti locali non deficitari concorsi interni riservati in relazione a particolari profili o figure professionali, disposizione confermata dal vigente C.C.N.L. per gli Enti locali (art. 4,comma 2) e dall’art. 91 D. L. vo 18.8.2000 n. 267; che comunque il Comune in relazione ai vari concorsi banditi aveva garantito in maniera adeguata l’accesso dall’esterno, come documentato nell’attestato del Segretario comunale in data 20 11.2002.
Con ordinanza n. 5500 del 17.12.2002, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.
2. Costituitosi in giudizio l’ing. Daniele ha eccepito la mancata notifica dell’appello nei confronti del geom. Iozzo, al quale il ricorso di primo gradi era stato notificato e comunque ne ha chiesto il rigetto, richiamando la motivazione del TAR.
Con memoria conclusiva, l’appellante ha insistito sulle eccezione di inammissibilità del ricorso originario e comunque ha chiesto l’accoglimento dell’appello.
3. Privo di pregio è il rilievo del resistente Daniele, secondo cui l’appello proposto dal Comune doveva essere notificato anche nei confronti del geom. Iozzo, cui il ricorso di I° grado era stato notificato.
A tale soggetto (oltre che al Gullì) era stato notificato il ricorso originario in quanto partecipante al concorso interno ad un unico posto, sostenendosi sostanzialmente da parte dell’ing. Daniele che occorreva indire un concorso pubblico.
Una volta che la sentenza del TAR ha accolto il ricorso del Daniele, la posizione di contraddittore necessario nel giudizio di appello instaurato dal Comune viene assunta proprio dal ricorrente originario, cui l’appello è stato regolarmente notificato. I partecipanti al concorso interno (tra cui il geom. Iozzo), in quanto soccombenti nel giudizio di 1° grado e cointeressati alla riforma della sentenza, vengono a trovarsi nella stessa posizione dell’Amministrazione e perciò ad essi il ricorso non doveva essere notificato (V. la decisione di questo Consiglio, sez. IV n. 6440 del 23.11.2002).
4. Si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso originario sollevate dal comune appellante, in quanto l’appello è fondato nel merito.
4.1. Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sostanzialmente che la normativa regolamentare comunale, nella parte in cui prevedeva il concorso riservato al personale interno per la copertura del posto di istruttore direttivo settore tecnico (deliberazioni G. M. del comune di Chiaravalle Centrale n. 29 del 3.3.1999 e n. 144 del 21.7.1999) fosse illegittima per essere in contrasto con la normativa di settore, che in aderenza ai principi di cui all’art. 97 Cost., imponeva che l’assegnazione dei pubblici uffici avvenisse con procedure concorsuali che consentissero l’accesso dall’esterno.
4.2. Detta conclusione del TAR non può essere condivisa nel caso in esame.
Invero, si tratta di un concorso a posto unico in un settore tecnico (VII qualifica) riservato al personale interno con quattro anni di anzianità nella qualifica immediatamente superiore e titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno previsto da norme regolamentari transitorie (artt. 86 e 87) adottate dal Comune nel 1999, richiamando l’art. 6, comma 12°, L. 15.5.1997, il quale espressamente consente per gli Enti locali non deficitari (come il Comune in questione) concorsi interni riservati in relazione a particolari profili o figure professionali.
Quest’ultima disposizione è stata poi confermata dal C.C.N.L. vigente all’epoca del concorso (quadriennio 1998-2001 per gli Enti locali, art. 4, comma 2) e dall’art. 91 D. L.vo 18.8.2000 n. 267.
4.3. Nè dette disposizioni legislative, che consentono nei limiti indicati il concorso interno riservato (per particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’amministrazione) possono ritenersi in contrasto con il principio costituzionale del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost.
Al riguardo si è più volte pronunciatala Corte costituzionale precisando che può ritenersi senz’altro conforme all’interesse pubblico il fatto che precedenti esperienze non vadano perdute (sentenza n. 141/1999) e che non può escludersi in via preventiva che l’accesso ad un concorso pubblico possa essere condizionato al possesso di una precedente esperienza nell’amministrazione ove ragionevolmente configurabile quale requisito professionale (sentenza n. 373/2002) e che la ragionevolezza della deroga alla regola del pubblico concorso non può dirsi radicalmente esclusa nel caso che si tratti di concorso riservato interamente al personale con una determinata esperienza protratta nel tempo (ordinanza n. 517 del 4.12.2002).
4.4. Nella fattispecie poi non può escludersi in astratto la ragionevolezza della previsione del concorso interno, trattandosi della copertura di un posto di responsabile di settore tecnico nell’ambito del Comune, per il quale normalmente si richiede una specifica professionalità maturata all’interno dell’Amministrazione.
5. per quanto considerato l’appello deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, respinge il ricorso originario.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1°.7.2003 con l’intervento dei Signori:
Emidio Frascione Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Aniello Cerreto f.to Emidio Frascione

marco panaro
00giovedì 2 agosto 2007 18:18
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 27 LUGLIO 2007, N. 329
L'art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957 persegue due obiettivi conformi alla
Costituzione. Il primo è di vietare l'instaurazione del rapporto di impiego con soggetti che abbiano agito in violazione del principio di lealtà, che costituisce - come notato - uno dei
cardini dello stesso rapporto (art. 98 Cost.). Il secondo è di tutelare l'eguaglianza dei concorrenti, pregiudicati dalla sleale competizione con chi abbia partecipato alla selezione
con documenti falsi o viziati (art. 97 Cost.).

Tuttavia, esso non è conforme al principio, «che è alla base della razionalità che domina "il
principio di uguaglianza"» (sentenza n. 16 del 1991) di cui all'art. 3 Cost., di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione (affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n.
270 del 1986). Infatti, la preclusione prevista nell'art. 128 censurato colpisce per una durata illimitata nel tempo e automaticamente, senza distinzione, tutti i comportamenti (dalle varie
fattispecie di reato in tema di falsità alla produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile) rientranti nell'area della decadenza dall'impiego disciplinata dall'art. 127 dello
stesso testo unico.

Ne discende la necessità che l'amministrazione valuti il provvedimento di decadenza emesso
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, per ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento presupposto e il divieto di concorrere ad altro
impiego; potere di valutazione analogo a quello riconosciuto da questa Corte ai fini dell'ammissione al concorso, con riferimento alla riabilitazione ottenuta dal candidato
(sentenza n. 408 del 1993).

La discrezionalità che l'amministrazione pubblica eserciterà in tal modo sarà limitata
dall'obbligo di tenere conto dei presupposti e della motivazione del provvedimento di decadenza, ai fini della decisione circa l'ammissione a concorrere ad altro impiego
nell'amministrazione.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost.,
dell'art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, facendo discendere automaticamente dalla dichiarazione di decadenza il divieto di concorrere ad altro
impiego nell'amministrazione dello Stato, non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato.
marco panaro
00lunedì 5 novembre 2007 17:53
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV, SENTENZA DEL 19 OTTOBRE 2007, N. 5468
La questione della sufficienza o meno della valutazione numerica, senza bisogno di alcuna aggiunta di motivazione dialettica è ormai pacificamente delineata dalla giurisprudenza della Sezione che, da tempo, ha affermato che, allorquando si procede con l’attribuzione di un giudizio di valore, come è appunto nella valutazione di un elaborato, non si è nel campo della discrezionalità amministrativa, ma in quello della discrezionalità tecnica, nell’ambito
della quale, non sussistendo una scelta fra opposti interessi, non vi è luogo ad una motivazione, che è invece l’espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa.
Cosa che, peraltro, è espressamente ribadita dallo stesso art. 3 della legge n. 241 del 1990, che riferisce la motivazione al "provvedimento" amministrativo, e cioè a quell’atto,
conclusivo dell’apposito omonimo procedimento, con il quale l’Amministrazione pubblica "provvede" in via autoritativa al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico.
marco panaro
00mercoledì 30 gennaio 2008 15:49
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SESTA, SENTENZA N. 25 DEL 7 GENNAIO 2008

E' fondato il motivo di ricorso concernente la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 12, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994, poiché, prima della prova orale di ogni candidato, non sono stati redeterminati, da parte della commissione, i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; quesiti che devono essere proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte (Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2002, n. 1739).
marco panaro
00mercoledì 30 aprile 2008 17:59
Consiglio di Stato, Sezione quarta, sentenza 1898/2008

L’attribuzione alle prove orali di un punteggio sia pur di poco inferiore al limite della sufficienza non costituisce di per sé sintomo di irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità dell’operato della commissione, neppure se posto in relazione al giudizio largamente sufficiente conseguito dallo stesso candidato nella valutazione delle prove scritte: è sufficiente rilevare, al riguardo, che strutturalmente le prove scritte e quelle orali hanno una propria autonoma funzione e prevedono l’attribuzione di autonomi punteggi, e che qualora le prove neppure vertano sulle stesse identiche materie, è ben possibile che si determini una diversità di valutazione da parte della commissione.
marco panaro
00giovedì 22 maggio 2008 11:31
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, sentenza 8/5/2008, n. 613

I bandi di concorso, se contenenti clausole immediatamente lesive dell'interesse degli aspiranti, come quella che si riferisce ai requisiti soggettivi di partecipazione, devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con conseguente inammissibilità sia dell'impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione dal concorso, che costituisce atto meramente esecutivo ed applicativo del bando, sia dell'impugnazione contestuale del bando stesso e dell'esclusione, ove siano decorsi i termini per ricorrere contro il bando medesimo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2006, n. 7295).
marco panaro
00mercoledì 18 giugno 2008 16:31
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 12/06/2008, n. 2888
L’onere di motivazione del livello qualitativo delle prove di concorso resta assolto anche con la sola attribuzione del punteggio, tanto più ove dal dato numerico possa risalirsi, in base a criteri predeterminati, agli aspetti e contenuti della prova ritenuti a tal fine rilevanti (Cons. Stato, Sez. VI, 12 luglio 2006, nn. 4382 e 4390).
marco panaro
00mercoledì 18 giugno 2008 16:39
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 13/06/2008, n. 2966

E’ principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa che in caso di impugnativa della nomina dei vincitori di un concorso e della relativa graduatoria definitiva di merito comprensiva anche degli idonei, il ricorso, se tende al conseguimento di una migliore posizione di ruolo ovvero al travolgimento delle operazioni concorsuali, vada notificato necessariamente a tutti i vincitori ed ai candidati idonei (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, n. 3891 del 2006; sez. IV, n. 1198 del 2003).

Qualora il ricorso sia notificato ad un solo controinteressato, sarà onere del giudice disporre l’integrazione del contraddittorio fissando un termine perentorio per la notificazione del ricorso ed il deposito in segreteria unitamente alla prova dell’eseguita notificazione (art. 21, co. 1, l. T.a.r., art. 16, r.d. n. 642 del 1907, sicuramente applicabile ai giudizi davanti al T.a.r. ex art. 19, co.1, l. T.a.r.).

Circa le modalità di notificazione del ricorso, si osserva in linea generale che quella per pubblici proclami costituisce una modalità eccezionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 330 del 1982) che va disposta nel rispetto delle prescrizioni sancite dagli artt. 14, 15 e 16 r.d. n. 642 del 1907 ed è soggetta a regole di stretta interpretazione.

Qualora i controinteressati siano facilmente individuabili, i singoli nominativi devono essere menzionati espressamente nell’avviso pubblicato sulla G.U. e sul B.U.R.L. ed il mancato assolvimento di tale onere determina la nullità sia del provvedimento del giudice che ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami che la nullità del procedimento stesso di notificazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2006, nn. 3276 e 3269; Cons. giust. amm., 30 novembre 1992, n. 387).

Circa le conseguenze della violazione del termine assegnato dal giudice per l’integrazione del contraddittorio la sezione non intende discostarsi dalle conclusioni cui è giunta la giurisprudenza, secondo cui tale termine ha carattere perentorio e la sua inosservanza determina l’improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2007, n. 1775; sez. VI, 5 aprile 2007, n. 1546; sez. V, 26 ottobre 1987, n. 668; sez. IV, 14 settembre 1984, n. 686).
marco panaro
00mercoledì 18 giugno 2008 18:02
Consiglio di Stato (sezione quinta), sentenza 13/06/08, n. 2986

Il parametro della regolarità assume una valenza particolare, in materia di concorsi pubblici, perché consente all’autorità di operare un riscontro approfondito delle operazioni materiali compiute dalla commissione e non deve essere confuso con il parametro della legittimità utilizzato nell’esercizio del potere di controllo in senso proprio.

La fase dell’approvazione (o del diniego) delle operazioni concorsuali non implica esercizio di potere di controllo, ma di amministrazione attiva.

Ovviamente l’amministrazione non può sostituire i giudizi concernenti il merito delle prove, che sono affidati ad un organo straordinario, ma mantiene la potestà di apprezzamento sia della legalità in senso proprio che della regolarità delle operazioni poste in essere dalla commissione.
Michele Dei Cas
00mercoledì 6 agosto 2008 12:39
CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA DI ______ Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo addetto al coordinamento e controllo - categoria D1 - area polizia locale Titolo di studio: laurea o cinque anni di servizio in categoria C per il personale di ruolo dipendente dell'Ente [SM=g27833]
marco panaro
00mercoledì 6 agosto 2008 23:45
Perché no?
Michele Dei Cas
00giovedì 7 agosto 2008 08:44
Perché, quantomeno, mi sembra assurdo ammettere chi ha prestato servizio nell'ente (e non in un qualsiasi ente).
Più in generale, volevo aprire il dibattito sulla possibilità di ammettere diplomati (con esperienza) per posti di D (in analogia alle disposizioni un tempo vigenti per geometri e ragionieri).
marco panaro
00giovedì 7 agosto 2008 09:25
Secondo me hanno fuso una procedura di progressione verticale con un concorso pubblico o per emglio dire hanno dato un'interpretazione molto restrittiva delle progessioni verticali.
marco panaro
00giovedì 14 agosto 2008 11:06
T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III - Sentenza 24 luglio 2008, n. 2985

Anche in assenza di esplicito rinvio, ha natura e valore di ordine generale il principio di diritto che esige, nella materia concorsuale, la predeterminazione dei criteri di massima che consentano di risalire al procedimento logico seguito dalla commissione giudicatrice nell’esprimere il giudizio tecnico discrezionale sulle prove di esame. Anche gli enti pubblici dotati di autonomia (tra cui le aziende ospedaliere) non si sottraggono a tale regola di ordine generale che costituisce corollario dei principi costituzionali di imparzialità e correttezza.
lillo1
00sabato 23 agosto 2008 15:15
Re:
Michele Dei Cas, 07/08/2008 8.44:



Più in generale, volevo aprire il dibattito sulla possibilità di ammettere diplomati (con esperienza) per posti di D (in analogia alle disposizioni un tempo vigenti per geometri e ragionieri).





da sempre assolutamente contraria!
se fosse per me non avrei aperto neanche alle progressioni verticali, in assenza di titolo di studio idoneo. di deroga in deroga, da qualche parte siamo al D5 con p.o senza neanche il diploma...!
se uno vuole progredire, che si prenda il diploma o la laurea. oggi non è più neanche così difficile, un titolo di studio lo tirano dietro a chiunque si iscriva.

aidi
00martedì 26 agosto 2008 07:36
Re: Re:
lillo1, 23/08/2008 15.15:





da sempre assolutamente contraria!
se fosse per me non avrei aperto neanche alle progressioni verticali, in assenza di titolo di studio idoneo. di deroga in deroga, da qualche parte siamo al D5 con p.o senza neanche il diploma...!
se uno vuole progredire, che si prenda il diploma o la laurea. oggi non è più neanche così difficile, un titolo di studio lo tirano dietro a chiunque si iscriva.




mmmmmmmmmmmmmm certo che ne conosco diversi di laureati cat.D che non sono nemmeno una mezza calzetta di bravissimi diplomati.
io non sarei così formale, se uno vale e ne ha le capacità non vedo perchè precludere la carriera, nel privato mica lo fanno... l'importante è saper scegliere veramente i migliori e non il politicizzato, il sindacalizzato o ki è più generoso di altri e regala "la roba sua".


lillo1
00martedì 26 agosto 2008 12:46
Re: Re: Re:
aidi, 26/08/2008 7.36:



mmmmmmmmmmmmmm certo che ne conosco diversi di laureati cat.D che non sono nemmeno una mezza calzetta di bravissimi diplomati.
io non sarei così formale, se uno vale e ne ha le capacità non vedo perchè precludere la carriera, nel privato mica lo fanno... l'importante è saper scegliere veramente i migliori e non il politicizzato, il sindacalizzato o ki è più generoso di altri e regala "la roba sua".






si hai ragione, ovviamente estremizzavo il concetto. il problema è sempre quello della misurabilità, e purtroppo sappiamo come in molti casi si va a finire, dato che si tratta di soldi altrui.

Michele Dei Cas
00martedì 26 agosto 2008 16:24
Concordo anch'io; i paletti sono idioti (come i parametri di Maastricht, d'altronde).
Però senza paletti la discesa libera è pericolosa.
aidi
00giovedì 28 agosto 2008 08:22
naturalmente sto parlando di progressioni verticali interne...si parla di personaggi che si sono fatti le ossa ed hanno dimostrato di avere palle a sufficienza per sopperire alla laurea con il titolo di scuola media superiore... difficile scendere più in basso.. normalmente le regolamentazioni sulle progressioni verticali prevedono obbligatoriamente il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l''accesso dall'esterno: vale a dire per la cat.D esterno è laurea, interno è diploma + x anni di servizio. Ovvio ke ogni ente ha fatto e continua a fare le proprie ca@@ate... compresi i miei enti [SM=g27828] ..cmq continuo a pensare che una sana gavetta in C non faccia male nemmeno ai laureati.
Michele Dei Cas
00giovedì 28 agosto 2008 08:49
O.K.; solo che per le progressioni la regola del 50/50 nei piccoli enti ha introdotto molti problemi.
lillo1
00giovedì 28 agosto 2008 09:25
Re:
aidi, 28/08/2008 8.22:


..cmq continuo a pensare che una sana gavetta in C non faccia male nemmeno ai laureati.




assolutamente d'accordo.
ferrari.m
00giovedì 28 agosto 2008 10:53
Io l'ho fatta e sono cresciuto forte e sano.... [SM=g27828]
Michele Dei Cas
00giovedì 28 agosto 2008 11:02
L'ho fatta anch'io (6 mesi di trimestrale in VI q.f. nella rutilante fine degli anni 70 dello scorso millennio), ma i risultati sono quelli che sono...
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