atto meramente confermativo

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marco panaro
00lunedì 4 dicembre 2006 17:27
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione II) N. 2834/06 Reg. Sent


Il provvedimento prot. n. 4422, adottato dal Comune il 17 aprile 2002 ed impugnato con il ricorso originario, sebbene rechi a propria volta il diniego di rilascio della concessione edilizia per la costruzione della tettoia aperta sul lato ovest-nord del fienile del ricorrente e per le stesse ragioni in base alle quali la concessione era già stata denegata con il provvedimento comunale prot. n. 7142 del 30 maggio 2001, in nessun modo può ritenersi atto meramente confermativo di quest’ultimo.

Ciò, per due ordini di motivi.

In primo luogo, perché a ben vedere i due provvedimenti di diniego hanno un oggetto non in tutto coincidente.

Infatti, il diniego del 30 maggio 2001 riguarda un progetto comprendente la posa in opera di nuove capriate di legno, l’innalzamento del corpo di fabbrica del fienile per un’altezza di mt. 1,20 in colmo e di mt. ,50 in gronda, nonché la costruzione della tettoia aperta.

È, pertanto, con riferimento al complesso di queste opere che va valutata la motivazione del predetto diniego, fondata sull’impossibilità di ampliare la struttura preesistente, per avere il richiedente già sfruttato la possibilità di ampliamento prevista dall’art. 4.3 delle N.T.A. del P.R.G..

Diversamente, il diniego di concessione edilizia impugnato con il ricorso originario riguarda un progetto, allegato alla domanda del 17 agosto 2001, comprendente la già citata tettoia, una soletta da realizzare all’interno del fienile, nonché un sopralzo con funzione di sfiato per l’eliminazione dei gas conseguenti alla fermentazione del fieno.

La motivazione del diniego, in questo caso, è, quindi, solo in apparenza identica a quella del provvedimento del 30 maggio 2001, perché, sebbene anch’essa investa l’inammissibilità di ampliamenti della struttura preesistente per essere già stato utilizzato l’art. 4.3 delle N.T.A., tale motivazione va riferita al progetto allegato alla domanda di concessione del 17 agosto 2001, progetto ben diverso da quello su cui il Comune si è espresso negativamente con il già citato provvedimento del 30 maggio 2001.

In secondo luogo, ed in ogni caso, si deve sottolineare come nel caso di specie non ricorrano i presupposti, in presenza dei quali, per giurisprudenza e dottrina costanti, si può parlare di atto meramente confermativo.

L’impugnato diniego del 17 aprile 2002 è stato, infatti, preceduto da una nuova istruttoria, che ha portato all’emanazione di un parere sospensivo da parte degli esperti ambientali in data 5 novembre 2001, nonché, a seguito delle precisazioni dell’interessato, di un parere dei predetti esperti, in data 4 febbraio 2002, favorevole con prescrizioni.

Può dirsi, perciò, che il Comune sia pervenuto ad un nuovo diniego, effettuando una valutazione degli ulteriori elementi acquisiti. Ciò conduce ad escludere che ci si trovi dinanzi ad un atto meramente confermativo del precedente, non potendo considerarsi tale il diniego in esame che, pur avendo un contenuto identico a quello dell’atto anteriore, è stato preceduto, nella sua emanazione, da un riesame della situazione che aveva portato al diniego precedente (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 5 aprile 2006, n. 368). Si potrebbe parlare, al più, di un provvedimento di conferma in senso proprio, che, a seguito dell’espletamento del nuovo iter procedimentale, con un’ulteriore istruttoria e la riponderazione degli interessi coinvolti, rappresenta un provvedimento del tutto nuovo, suscettibile di essere impugnato in via autonoma (C.d.S., Sez. V, 6 dicembre 1984, n. 892; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 3 febbraio 2006, n. 200).
marco panaro
00lunedì 4 dicembre 2006 17:45
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione II) N. 2181/06 Reg. Sent.


Il provvedimento del 16 marzo 1999 non può essere considerato atto meramente confermativo rispetto a quello del 4 giugno 1998, per la decisiva ragione che la stessa difesa dell’A.L.E.R. ammette che successivamente alla data del 4 giugno 1998 (in particolare il 16 settembre ed il 5 dicembre 1998), sono stati compiuti ulteriori sopralluoghi per accertare la presenza o meno dell'assegnatario dell’alloggio, nell’alloggio stesso: pertanto, non si può concordare con la difesa dell’Azienda quando nega che sia stata svolta una nuova istruttoria, o che sussistessero elementi nuovi sulla cui base compierla, rispetto al diniego già emanato con la nota prot. n. 33854 del 4 giugno 1998.

Nonostante, infatti, i citati sopralluoghi del 16 settembre e del 5 dicembre 1998 fossero, con molta probabilità, più propriamente strumentali alla declaratoria di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, è indubbia la loro rilevanza pure ai fini della conferma del diniego di ampliamento del nucleo familiare, contenuta nella nota dell’A.L.E.R. prot. n. 5757 del 1° febbraio 1999, nota emanata dall’Azienda a riscontro della ulteriore richiesta di ampliamento presentata dall’interessato il 4 gennaio 1999.

A propria volta, la citata nota prot. n. 5757 del 1° febbraio 1999 non può essere considerata, come preteso dall’Azienda, un atto meramente interlocutorio ed esplicativo dei motivi che avevano generato il diniego di cui alla nota prot. n. 33854 del 4 giugno 1998 e questo per le stesse ragioni ora viste, ossia per l’effettuazione, nel periodo di tempo posteriore alla data del 4 giugno 1998, di ulteriori sopralluoghi nell’alloggio di cui si discute, quindi di ulteriore attività istruttoria.
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