TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione II) N. 2834/06 Reg. Sent
Il provvedimento prot. n. 4422, adottato dal Comune il 17 aprile 2002 ed impugnato con il ricorso originario, sebbene rechi a propria volta il diniego di rilascio della concessione edilizia per la costruzione della tettoia aperta sul lato ovest-nord del fienile del ricorrente e per le stesse ragioni in base alle quali la concessione era già stata denegata con il provvedimento comunale prot. n. 7142 del 30 maggio 2001, in nessun modo può ritenersi atto meramente confermativo di quest’ultimo.
Ciò, per due ordini di motivi.
In primo luogo, perché a ben vedere i due provvedimenti di diniego hanno un oggetto non in tutto coincidente.
Infatti, il diniego del 30 maggio 2001 riguarda un progetto comprendente la posa in opera di nuove capriate di legno, l’innalzamento del corpo di fabbrica del fienile per un’altezza di mt. 1,20 in colmo e di mt. ,50 in gronda, nonché la costruzione della tettoia aperta.
È, pertanto, con riferimento al complesso di queste opere che va valutata la motivazione del predetto diniego, fondata sull’impossibilità di ampliare la struttura preesistente, per avere il richiedente già sfruttato la possibilità di ampliamento prevista dall’art. 4.3 delle N.T.A. del P.R.G..
Diversamente, il diniego di concessione edilizia impugnato con il ricorso originario riguarda un progetto, allegato alla domanda del 17 agosto 2001, comprendente la già citata tettoia, una soletta da realizzare all’interno del fienile, nonché un sopralzo con funzione di sfiato per l’eliminazione dei gas conseguenti alla fermentazione del fieno.
La motivazione del diniego, in questo caso, è, quindi, solo in apparenza identica a quella del provvedimento del 30 maggio 2001, perché, sebbene anch’essa investa l’inammissibilità di ampliamenti della struttura preesistente per essere già stato utilizzato l’art. 4.3 delle N.T.A., tale motivazione va riferita al progetto allegato alla domanda di concessione del 17 agosto 2001, progetto ben diverso da quello su cui il Comune si è espresso negativamente con il già citato provvedimento del 30 maggio 2001.
In secondo luogo, ed in ogni caso, si deve sottolineare come nel caso di specie non ricorrano i presupposti, in presenza dei quali, per giurisprudenza e dottrina costanti, si può parlare di atto meramente confermativo.
L’impugnato diniego del 17 aprile 2002 è stato, infatti, preceduto da una nuova istruttoria, che ha portato all’emanazione di un parere sospensivo da parte degli esperti ambientali in data 5 novembre 2001, nonché, a seguito delle precisazioni dell’interessato, di un parere dei predetti esperti, in data 4 febbraio 2002, favorevole con prescrizioni.
Può dirsi, perciò, che il Comune sia pervenuto ad un nuovo diniego, effettuando una valutazione degli ulteriori elementi acquisiti. Ciò conduce ad escludere che ci si trovi dinanzi ad un atto meramente confermativo del precedente, non potendo considerarsi tale il diniego in esame che, pur avendo un contenuto identico a quello dell’atto anteriore, è stato preceduto, nella sua emanazione, da un riesame della situazione che aveva portato al diniego precedente (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 5 aprile 2006, n. 368). Si potrebbe parlare, al più, di un provvedimento di conferma in senso proprio, che, a seguito dell’espletamento del nuovo iter procedimentale, con un’ulteriore istruttoria e la riponderazione degli interessi coinvolti, rappresenta un provvedimento del tutto nuovo, suscettibile di essere impugnato in via autonoma (C.d.S., Sez. V, 6 dicembre 1984, n. 892; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 3 febbraio 2006, n. 200).