La nuova destinazione in bilancio degli oneri di urbanizzazione

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Commissario Maigret
00giovedì 4 settembre 2003 10:40
Io confesso di capire poco o niente di queste cose, ma spero che agli altri utenti del forum possa essere utile questo articolo di Pino Terracciano e Sabato Terracciano che ho trovato su Diritto.it.



***

L’art. 12 della legge 28 gennaio n° 10 – norme per la edificabilità dei suoli - detta “legge bucalossi” disciplinava la destinazione dei proventi delle concessioni edilizie.

L’ultimo testo di detto articolo riveduto e corretto dall’art. 11 bis del Dl 01/07/1986 n° 318 convertito con modificazioni nella legge n. 488/96 e art. 11 bis del Dl 31 agosto 1987 n° 359 stabiliva infatti :



"Art. 12. Destinazione dei proventi delle concessioni.

I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. "



Successivamente il comma 7 dell’art. 49 della legge finanziaria 1998, legge 27 dicembre 1997 n° 449 ha ulteriormente stabilito quanto segue:



"Comma 7 dell’art. 49 della L. 27 dicembre 1997 n° 449

I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale. A tal fine al comma 11 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 come modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «Entro il 31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 1998». (…) omissis "



Orbene l’art. 12 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 che disciplinava la destinazione dei proventi delle concessioni, è stato abrogato dall’art. 136 del D.lgs 6/6/2001 n° 378 “ disposizioni legislative in materia edilizia” e dall’art. 136 del DPR 6/6/2001 n° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.



Infatti la succitata normativa abroga la legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16.



La destinazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire è però ora disciplinata dal comma 7 ed 8 dell’art. 16 e art. 19 del D.lgs 6/6/2001 n° 378 “ disposizioni legislative in materia edilizia” articoli integralmente riportati nel Testo Unico in materia edilizia DPR 380/2001



"Comma 7 e 8 dell’articolo 16 del d.lgs. 378/2001

Contributo per il rilascio del permesso di costruire.

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano le cave di multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. "



Articolo 19 del d.lgs. 378/2001

"Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza.

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione."



Riepilogo della imputazione in bilancio

I proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie e relative sanzioni

sono quindi destinati nella spesa:

- nel titolo II, alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e cioè

opere di urbanizzazione primarie : strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cave di multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. (l'art. 26 bis del D.L. n. 415/89, convertito con modificazioni nella legge n. 38/90, già aveva parificato alle opere di urbanizzazione primaria gli impianti cimiteriali);

opere di urbanizzazione secondarie : asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate).

- nel titolo I, per manutenzione ordinaria del patrimonio ai sensi dell’art. 49, comma 7 della

legge n. 27 dicembre 1997, n.449.

Oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi

¨ Gli oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi (art. 2, comma 48, legge n. 662/96), sono iscritti in bilancio al titolo IV delle entrata e destinati nella spesa per:



- i costi di istruttoria delle domande di concessione in sanatoria;

- anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli artt. 32 e33 della legge

n. 47/85;

- Interventi di demolizione delle opere non soggette a sanatoria;

- Interventi di risanamento urbano ed ambientale;

- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria.





Normativa contabile disciplinante i vincoli di spesa

L’art. 195 D.lgs. 267 del 18/08/2000 Utilizzo di entrate a specifica destinazione specifica il loro utilizzo in termini di cassa nel modo seguente :

"1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente."



Il successivo art. 222 del dlgs 267/2000 Anticipazioni di tesoreria così stabilisce:

"1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli."



Si può quindi stabilire che I fondi a destinazione vincolata sono costituiti da depositi concernenti entrate aventi una specifica destinazione da parte dell’ente che li ha erogati.



Secondo l’ordinamento contabile tutte le entrate a destinazione vincolata devono trovare corrispondenza negli specifici interventi di spesa (per il bilancio di competenza annuale). I residui attivi sono costituiti da entrate accertate e non riscosse nel bilancio di competenza Negli anni successivi all’anno della rilevazione contabile “i residui attivi” di fondi vincolati trasmigrano nel fondo di cassa tramite la fase della riscossione riducendosi in misura pari alle riscossioni effettuate. Analogamente i residui passivi sono costituiti da spese impegnate e non pagate nel bilancio di competenza. Anch’essi, negli anni successivi si riducono in misura pari ai pagamenti effettuati.



Il Comune può ricorrere all’utilizzo per cassa dei fondi a destinazione vincolata ogni qualvolta non possiede fondi per provvedere ai pagamenti delle spese correnti, ciò in alternativa all’anticipazione di Tesoreria.



Secondo l’art. 195 il Comune può disporre l’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica di destinazione per finanziare spese correnti per un importo non superiore ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente, previa adozione di delibera della Giunta all’inizio dell’anno. Con i primi introiti, non soggetti a vincolo di destinazione, dovrà essere ricostituita presso la tesoreria, la consistenza delle somme vincolate, momentaneamente utilizzate per cassa per il pagamento di spese correnti.

Pino Terracciano, Direttore Generale Comune di Sarno

Sabato Terracciano , Ragioniere Consorzio Enti Locali


Ciao


giandan
00giovedì 4 settembre 2003 10:47
Grazie Commissario... un riassunto molto chiaro, sintetico e preciso.


giandan
00giovedì 11 settembre 2003 11:55
Riporto un parere dell'Anci

Domanda:
Con l’entrata in vigore del nuovo testo unico in materia edilizia (DPR 380/01) sembrerebbe venuto meno il vincolo di destinazione (art. 12 L.10/77) per i proventi da concessioni edilizie, mentre dovrebbe rimanere immutato il vincolo a favore degli edifici di culto previsto da legge regionale. Se così fosse sarebbe opportuno comunicare al Tesoriere che dal primo giugno 2003 non dovranno essere più accantonati tali fondi sugli appositi conti vincolati e che tali entrate non dovranno più essere conteggiate per le finalità previste dall’ art. 195 Dlgs. 267/00. Per i fondi accertati prima dell’1.6.2003 sarebbe ancora valido quanto previsto dal citato art. 12 L. 10/77. E’ corretto?

Risposta:
Dall'1/6/2003, oltre alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, i proventi derivanti dalle concessioni edilizie e delle relative sanzioni, sono destinati a finanziare qualsivoglia tipologia di spesa in conto capitale; pertanto, si ritiene che continuino a mantenere validità i vincoli e le procedure previste dal comma 1, 2 e 3 dell'art. 195 del TUEL.
Si condivide che permarranno i vincoli volti a destinare una quota a favore degli edifici di culto secondo quanto previsto dalle legge regionali.
Si condivide anche che per le somme accertate prima dell'1/6/2003 dovrebbero rimanere in vigore i vincoli previsti dall'art. 12 della legge 10/77.

clatemp
00venerdì 24 ottobre 2003 10:49
oo.uu.
chiedo scusa dell'ignoranza ma l'ANCI dove ha visto che si possono utilizzare gli OO.UU. per tutte le spese del tit. II? c'è qualcosa sul testo unico per l'edilizia (DPR 380/2001)? ho visto recentemente un "esperto risponde" che diceva esattamente il contrario...chi dei due a preso la balla?
clatemp
00sabato 25 ottobre 2003 09:24
oo.uu.
solo per precisare che l'esperto risponde è del 20/10/2003 pag. 1810 e risponde citando espressamente il nuovo tued
giandan
00venerdì 7 novembre 2003 15:03
Oggi in internet ho trovato questo commento.
Magari può servire.

Con un Comunicato in data 4 novembre, pubblicato sul proprio sito, l’Anci ha reso noto un pronunciamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla nuova disciplina del “contributo di costruzione”, ovvero di quelli che fino all’entrata in vigore del Tu. dell’edilizia (Dpr. 6 giugno 2001 n. 380) erano denominati molto più semplicemente “oneri di urbanizzazione”.
Tale pronunciamento avvenuto con una Nota inviata il 7 ottobre scorso all’Abi (Associazione Banche Italiana), in risposta ad un quesito posto sull’argomento per conto dei tanti istituti di credito che svolgono funzioni di tesoreria degli Enti Locali e che aveva come oggetto l’intervenuta abrogazione dell’art. 12 della Legge n. 10/77, meglio conosciuta come Legge Bucalossi.
Tale norma, con le modificazioni apportate dall’art. 16-bis del Dl. n. 318/86, convertito dalla Legge n. 488/86, stabiliva che i proventi delle concessioni edilizie (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e relative sanzioni) dovevano essere versati in un apposito conto corrente vincolato aperto presso la Tesoreria comunale e destinati “alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all’acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione, nonché, nel limite massimo del 30%, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale”.
A seguito dell’entrata in vigore il 30 giugno scorso, dopo i ben noti rinvii, del nuovo Tu. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia tale articolo è stato esplicitamente abrogato (vedi art. 136, comma 2, lett. c) del Dpr. n. 380/01) e l’intera materia è ora regolamentata dall’art. 16 del Dpr. in argomento.
La nuova norma, che per quanto riguarda le modalità di determinazione del contributo ripete, pressoché alla lettera il testo delle precedenti disposizioni, nulla dice invece per quanto riguarda particolari vincoli di destinazione della predetta entrata.
Tale mancata riproposizione non può essere considerata – hanno affermato gli estensori della nota ministeriale – “una mera dimenticanza, ma espressione della chiara volontà del Legislatore di attribuire agli Enti Locali piena discrezionalità nell’utilizzo dei proventi in questione”.
Fatta questa premessa, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, “a partire dal 30 giugno 2003 i proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie non sono più soggetti al vincolo di destinazione e tale libero utilizzo si estende anche agli importi in essere a suo tempo riscossi”.
Si tratta sicuramente di una affermazione oltremodo impegnativa, in considerazione anche dell’autorevolezza della fonte, e che ha il suo corollario nell’art. 162, comma 2, del Tuel ove si afferma, trattando dei principi del bilancio degli Enti Locali, che “il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge”.
Pur tuttavia, prima di considerare tale entrata completamente svincolata e quindi utilizzabile ad esempio per finanziare, in assoluta discrezionalità, sia spese in conto capitale che spese correnti è forse il caso di fare qualche ulteriore riflessione sull’argomento, magari nell’attesa che sia reso pubblico il preannunciato parere del Ministero dell’Interno che dovrebbe esprimersi a breve, su questa stessa questione, tramite l’Osservatorio sulla Finanza locale.
Se è vero infatti che nell’attuale formulazione dell’art. 16, del Dpr. n. 380/01, è sparita ogni traccia dei precedenti tassativi vincoli di destinazione, è altrettanto vero che rimane un indubbio collegamento, sia pure più attenuato, con la finalità per cui tale entrata perviene ai Comuni.
Tale collegamento è presente nella norma che continua a prevedere la possibilità dello scomputo totale o parziale della quota dovuta in caso di diretta realizzazione da parte del titolare del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione, ma più ancora in quanto stabilito al comma 6, vale a dire che “ogni 5 anni i Comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale”.
Molto più criptica è invece la dizione usata dal Legislatore sia al comma 7 che al comma 8, della medesima norma, per richiamare la relazione tra oneri di urbanizzazione e opere di urbanizzazione che non si capisce bene se è riferita alla destinazione del provento da parte del Comune, oppure come sembra più logico, alla corretta individuazione delle opere per le quali può accordarsi lo scomputo.
Al comma 7 si afferma infatti “gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato”.
Al comma 8 si statuisce di contro che “gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate”.
Alla luce di una formulazione così enigmatica della Legge, senza nulla togliere a quanto sostenuto dalla Nota ministeriale in precedenza richiamata (per altro rivolta e finalizzata a chiarire gli obblighi dei tesorieri, più che quelli dei Comuni), un ulteriore e definitivo pronunciamento da parte di chi ha competenza diretta in materia di bilanci comunali, appare del tutto indispensabile.
Il particolare periodo dell’anno in cui il problema è venuto alla luce dei problemi che incontrano gli Enti che hanno incominciato a predisporre il bilancio di previsione 2004, lo rendono per di più anche assolutamente urgente.
Tra l’altro il rischio che su questa materia possano innescarsi situazioni di contenzioso promosse dai soggetti che erogano il contributo e che potrebbero eccepire su una sua utilizzazione del tutto difforme dalla finalità a cui continua ad apparire preordinato, è tutt’altro che peregrino.

clatemp
00venerdì 7 novembre 2003 15:15
oo.uu.
trovo innanzitutto che il ricorso sarebbe secondo me sicuramente peregrino. sarebbe come dire che non si paga più la tarsu se per assurdo il comune utilizzasse tali risorse per fini diversi dallo smaltimento rifiuti. Un conto è l'obbligo di pagare in base ad una legge, e mi pare che su questo il nuovo tued non abbia creato dubbi, un conto l'eventuale illegittimo uso delle relative risorse. Ritengo poi che sia necessario distinguere tra l'utilizzo in termini di cassa e quello in termini di competenza. Il fatto che non sia previsto più la gestione separata in termini di cassa secondo me non cambia comunque il fatto che ci sia il vincolo in termini di competenza, finalizzazione che è implicita nel tributo stesso (è un tributo? anche sulla sua natura si è spesso dibattuto)così come accade per la tarsu rispetto alle spese di smaltimento rifiuti. In entrambi i casi non si possono usare le relative entrate per altri fini (se non quello delle manutenzioni ordinarie) anche se le stesse spese possono essere finanziate anche da altri fondi di bilancio.

lillo1
00lunedì 26 gennaio 2004 15:37
"Pur tuttavia, prima di considerare tale entrata completamente svincolata e quindi utilizzabile ad esempio per finanziare, in assoluta discrezionalità, sia spese in conto capitale che spese correnti è forse il caso di fare qualche ulteriore riflessione sull’argomento, magari nell’attesa che sia reso pubblico il preannunciato parere del Ministero dell’Interno che dovrebbe esprimersi a breve, su questa stessa questione, tramite l’Osservatorio sulla Finanza locale."

qualcuno sa se nel frattempo il ministero dell'Interno si è pronunciato ufficialmente?
ferrari.m
00giovedì 10 agosto 2006 13:27
Riprndo questo vecchio messaggio per una domanda:
La finanziaria 2005 prevedeva che i proventi delle concessioni edilizie ..., possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75% per il 2005 e del 50% per il 2006.

Qualcuno sa se esiste un limite per il 2007?
lillo1
00venerdì 11 agosto 2006 18:39
Re:

Scritto da: ferrari.m 10/08/2006 13.27
Riprndo questo vecchio messaggio per una domanda:
La finanziaria 2005 prevedeva che i proventi delle concessioni edilizie ..., possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75% per il 2005 e del 50% per il 2006.

Qualcuno sa se esiste un limite per il 2007?



eddai, mario. stai già preparando il bilancio 2007??? [SM=g27833]

cmq, il problema era stato sollevato già all'uscita della finanziaria per il 2005.
qualcuno diceva che, per il 2007, in assenza di esplicite indicazioni diverse, sarebbe tornato tutto come prima (quindi, nessun vincolo di destinazione); qualcun altro aveva sostenuto che, invece, il limite del 50% per le spese correnti era da considerarsi una regola a regime, valida anche per il futuro. ma mi pare infondata.
staremo a vedere.
giandan
00mercoledì 23 agosto 2006 08:57
C'è un'altra possibilità.
Che non si possa destinare nessuna percentuale alla parte corrente.
ferrari.m
00mercoledì 23 agosto 2006 09:15
E da dove uscirebbe questa interpretazione?
giandan
00mercoledì 23 agosto 2006 09:46
Mi sembrava che la norma che prevedeva prima il 75% e poi il 50% fosse una norma di favore.

Mi sembrava pure di aver letto qualcosa dell'Anci che diceva quanto ho scritto.

Allo stato attuale quindi il comma 43 della legge 311/2004 nulla dice per gli anni successivi; ne dovrebbe conseguire che per gli anni successivi, se non interviene una norma specifica, questi oneri debbono essere destinati a finanziare esclusivamente spese in conto capitale.

Sono tornato dalle ferie oggi, quindi sarò più preciso nei prossimi giorni.

Ciaooo.
marco panaro
00mercoledì 23 agosto 2006 09:55
Re:

Scritto da: giandan 23/08/2006 9.46


Sono tornato dalle ferie oggi, quindi sarò più preciso nei prossimi giorni.

Ciaooo.



bentornato [SM=g27823]
giandan
00mercoledì 23 agosto 2006 09:58
... e ti puoi immaginare chi è il primo che va OT!!!!

[SM=g27828] [SM=g27828] [SM=g27828]

Grazie, Marco.

[SM=g27822] [SM=g27822] [SM=g27822]
Commissario Maigret
00mercoledì 23 agosto 2006 11:13
bentornato [SM=g27823]


clatemp
00mercoledì 23 agosto 2006 16:09
evviva evviva abemus moderatorem!!!

c'è ancora un'altra possibilità: esaurito il disposto per così dire "a tempo" della norma, si torna alla situazione ex ante la norma stessa. Se non ricordo male il quadro normativo preesistente consentiva l'utilizzo al 100% dei permessi di costruire per la spesa corrente.

C'è poi tutto un altro mondo. C'è il mondo di chi considera i permessi un'entrata corrente per cui non essendoci vincoli segue le regole di contabilità per le entrate correnti. Secondo gli abitanti di questo mondo la norma imponeva un limite minimo di cosiddetto avanzo economico. Il risultato comunque a cui giungevano questi curiosi individui era lo stesso dell'interpretazione precedente.
lillo1
00mercoledì 23 agosto 2006 22:04
mi spiace per il moderatore, ma ha ragione claudio. la norma che prevedeva l'utilizzo del 75% nel 2005 e del 50% nel 2006 non era una norma di favore, al contrario, era una norma che tentava di recuperare la liberalizzazione dell'utilizzo degli oneri di urbanizzazione conseguente al nuovo testo unico sull'edilizia.
pertanto, la logica "giuridica" dovrebbe comportare che, scadute le norme "temporanee", si tornasse al regime ordinario, e quindi al libero utilizzo (il che, contabilmente, di fatto ed in concreto, non è per niente logico.., ma questo è un altro discorso). ovviamente con tutti i rischi che ciò comporta.
ferrari.m
00giovedì 24 agosto 2006 08:09
Re:

Scritto da: lillo1 23/08/2006 22.04
mi spiace per il moderatore, ma ha ragione claudio. la norma che prevedeva l'utilizzo del 75% nel 2005 e del 50% nel 2006 non era una norma di favore, al contrario, era una norma che tentava di recuperare la liberalizzazione dell'utilizzo degli oneri di urbanizzazione conseguente al nuovo testo unico sull'edilizia.
pertanto, la logica "giuridica" dovrebbe comportare che, scadute le norme "temporanee", si tornasse al regime ordinario, e quindi al libero utilizzo (il che, contabilmente, di fatto ed in concreto, non è per niente logico.., ma questo è un altro discorso). ovviamente con tutti i rischi che ciò comporta.


Non avrei saputo dirlo meglio [SM=g27811]
giandan
00giovedì 24 agosto 2006 13:13
Re:

Scritto da: lillo1 23/08/2006 22.04
mi spiace per il moderatore,




ma va lah!!! lo so che non ti spiace affatto...
[SM=g27828] [SM=g27828]

io continuo a non esser convinto al 100% comunque.
[SM=g27822]
lillo1
00giovedì 24 agosto 2006 16:12
Re: Re:

Scritto da: giandan 24/08/2006 13.13


io continuo a non esser convinto al 100% comunque.
[SM=g27822]




penso che dormirò lo stesso, nonostante questo cruccio... [SM=g27828]

cmq bentornato. [SM=g27822]
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