Ancora sull' infortunio in itinere: non è indennizzabile se avviene sulle scale di casa.

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cicolex
00lunedì 20 giugno 2005 10:27
…Ancora sull' infortunio in itinere: non è indennizzabile se avviene sulle scale di casa.
Il comma aggiunto dall'art. 12 del Decreto Legislativo del 23 febbraio 2000, numero 38 all'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. ass. obblig. infortuni sul lavoro) per regolare il c.d. infortunio in itinere continua a dispiegare i propri effetti sulle più recenti pronunce giurisprudenziali.
Dopo l'ordinanza della Corte Costituzionale del 10 gennaio 2005, già commentata su queste pagine, è la volta del Tribunale amministrativo (Tar) del Lazio –sezione II bis – che, con sentenza n. 2695 del 13.4.2005 pone un altro tassello interpretativo alla nuova norma che è venuta a colmare il precedente vuoto legislativo sul punto.
Il fatto avviene a Roma: una dipendente comunale si sta recando al lavoro presso un istituto scolastico e, dopo essere uscita dalla propria abitazione, cade rovinosamente nello scendere le scale condominiali e riporta gravi fratture. L'interessata fa domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo per l'evento occorsole. Il Comune di Roma sostiene che non può configurarsi l'infortunio in itinere, in quanto l'incidente si è verificato nel luogo di abitazione e non sulla pubblica via. Qui è il punto. La lavoratrice ricorre al Tar. avverso il rigetto della propria istanza e il Tar. le dà torto.
Esaminiamo le motivazioni del Tribunale Amministrativo.
La norma statuisce che "…l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro"; l'inciso è stato interpretato dai giudici come indicativo di un percorso che ha inizio da quando il lavoratore si immette nella pubblica via e non da quando chiude la porta della propria abitazione.
Sostiene il T.A.R. che "le scale condominiali fanno parte, per definizione oltre che per la natura stessa dei luoghi, del concetto di abitazione in senso lato", e che "esse rientrano nella nozione unitaria di proprietà immobiliare … anche se la 'casa' vera e propria è nella disponibilità esclusiva del titolare, … le scale sono necessariamente riferite pro-quota ai singoli appartamenti e…inscindibili dalle singole proprietà individuali". Dunque, "l'accezione di 'abitazione' da cui prende avvio il percorso che il dipendente deve necessariamente seguire per recarsi dalla propria casa all'ufficio, non può che comprendere anche le scale condominiali".
"E, per converso –proseguono i giudici- affinché possa gravare sulla comunità il rischio generico della 'strada' nell'infortunio in itinere, la distanza che il dipendente è tenuto a coprire per raggiungere il luogo di lavoro, non può che essere il percorso stradale, vale a dire quello delle ordinarie vie di comunicazione che si dipartono dall'edificio di cui fa parte la casa di abitazione."
Osservando che "la ratio della norma è quella di indennizzare il lavoratore dagli effetti nocivi di un accadimento che si verifichi, senza alcuna sua rilevante e diretta responsabilità, in un ambito esterno alla sua sfera privata di autonomia", la sentenza conclude che "va esclusa l'indennizzabilità dell'evento dannoso non soltanto quando l'infortunio si verifichi nell'abitazione…del lavoratore, ma anche nell'ipotesi di infortunio occorso al medesimo nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 9 giugno 2003 n. 9211).
Che dire? le argomentazioni portate sono civilisticamente corrette, ma lasciano insoddisfatti sotto il profilo dell'equità: resta incontestabile che la persona infortunata stava veramente recandosi al lavoro e stava veramente compiendo il percorso necessario per recarvisi. Volentieri si concorda con la nota a sentenza pubblicata sul sito Altalex a firma T. Elisino che lamenta non si sia preso in considerazione l'aspetto "teleologico" del percorso, necessitato, a quell'ora, solo ed esclusivamente per andare al lavoro. E quanto all'assimilazione delle scale condominiali all'abitazione, se è condivisibile nell'ambito di un discorso sulla proprietà, non lo è se riferito strettamente alla responsabilità ed all'autonomia personali del proprietario che, a differenza di quanto accade per il suo appartamento, non ne è l'unico responsabile né l'unico fruitore.
Questa prima sentenza ha fatto riferimento al testo della nuova norma e a una precedente sentenza di Cassazione. Attendiamo le prossime.
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